Sul sito dell’Ispettorato del Lavoro, è disponibile la versione aggiornata a novembre 2023 del testo coordinato del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).
L’edizione aggiornata del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, comprende in particolare le seguenti modifiche:
- è stato corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’art. 260, come modificato dall’art. 120 del d.Lgs. n. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del d.ecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- è stato inserito il d. Lgs. n. 271/1999 inerente l’“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
- è stato inserito il d.Lgs. n. 272/1999 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
- è stato inserito il d.Lgs. n. 298/1999, recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
- è stato inserito il DM 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
- è stata inserita la Circolare INAIL del 12 ottobre 2017, n. 43 “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
- è stata inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
- è stata inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
- è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 “Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11”;
- è stata inserita la modifica all’art. 6 del DM 1° settembre 2021 relativa alla proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal DM Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023);
- sono state rivalutate, nella misura del 15,9%, calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.Lgs. n. 81/2008, nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’art 306, comma 4- bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); come specificato nella nota INL Del 30 ottobre 2023, prot. n. 724, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023. L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.Lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).